Il decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022): informativa nei confronti dei lavoratori in merito agli elementi essenziali del rapporto di lavoro e delle condizioni di lavoro

Secondo quanto previsto dal decreto Trasparenza nell’informativa per il lavoratore devono essere indicati gli obblighi a carico del datore di lavoro inerenti la formazione, tra i quali rientrano certamente quelli sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

14 Dic 2022

Il decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) è una normativa che disciplina l’informativa nei confronti dei lavoratori in merito agli elementi essenziali del rapporto di lavoro e delle condizioni di lavoro. In particolare, il decreto stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al lavoratore informazioni sulla formazione che questi deve ricevere prima di iniziare a svolgere le proprie mansioni.

 

Le informazioni sulla formazione devono essere fornite al lavoratore al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro o, comunque, prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Tuttavia, alcune informazioni, come il diritto del lavoratore a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, possono essere fornite entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa.

Il decreto Trasparenza ribadisce, inoltre, quanto già previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ovvero che la formazione debba essere fornita al momento della “costituzione del rapporto di lavoro” o in caso di trasferimento o cambio di mansioni o in seguito all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, sostanze o miscele pericolose. Inoltre, il decreto specifica che la formazione debba essere svolta, se possibile, durante l’orario di lavoro e debba essere considerata come tempo lavorativo a tutti gli effetti.

 

Il lavoratore ha il diritto di ricevere la formazione necessaria per svolgere in modo adeguato la propria mansione e tale formazione deve essere adeguata alla tipologia e alle caratteristiche dei lavori svolti e alle modifiche intervenute nel corso del rapporto di lavoro. Inoltre, il lavoratore ha diritto a ricevere informazioni sulla durata della formazione, che può essere individuata sulla base delle diverse classificazioni aziendali o attraverso un confronto con il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dell’azienda.

Per assolvere l’obbligo di formazione, il datore di lavoro deve innanzitutto individuare la durata della formazione e poi procedere alla corretta informativa in base alla tipologia dei corsi, che può essere determinata in base al codice ATECO (Classificazione delle Attività Economiche) o alla mansione svolta dal lavoratore.